+Articolo 13 Piano correttivo
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Articolo 13 Piano correttivo
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 13 1
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1. Entro otto settimane dalla notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento, l’entità finanziaria trasmette i piani correttivi e la documentazione di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554 all’autorità competente per il TLPT e, se diversa, all’autorità competente dell’entità finanziaria.
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Articolo 13 2
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2. Il piano correttivo di cui al paragrafo 1 comprende, per ciascuna risultanza ottenuta nel quadro del TLPT:
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a)
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una descrizione delle carenze individuate;
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b)
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una descrizione delle misure correttive proposte, indicandone l’ordine di priorità e il completamento previsto, comprese, se del caso, misure volte a migliorare le capacità di identificazione, protezione, rilevamento e risposta;
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c)
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un’analisi delle cause di fondo;
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d)
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l’indicazione del personale o delle funzioni dell’entità finanziaria responsabili dell’attuazione delle misure correttive o dei miglioramenti proposti;
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e)
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l’indicazione dei rischi associati alla mancata attuazione delle misure di cui alla lettera b) e, se del caso, dei rischi associati all’attuazione di tali misure.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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