+Articolo 13 Piano correttivo
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Articolo 13 Piano correttivo

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 13 1

1.   Entro otto settimane dalla notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento, l’entità finanziaria trasmette i piani correttivi e la documentazione di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554 all’autorità competente per il TLPT e, se diversa, all’autorità competente dell’entità finanziaria.

Articolo 13 2

2.   Il piano correttivo di cui al paragrafo 1 comprende, per ciascuna risultanza ottenuta nel quadro del TLPT:

a)

una descrizione delle carenze individuate;

b)

una descrizione delle misure correttive proposte, indicandone l’ordine di priorità e il completamento previsto, comprese, se del caso, misure volte a migliorare le capacità di identificazione, protezione, rilevamento e risposta;

c)

un’analisi delle cause di fondo;

d)

l’indicazione del personale o delle funzioni dell’entità finanziaria responsabili dell’attuazione delle misure correttive o dei miglioramenti proposti;

e)

l’indicazione dei rischi associati alla mancata attuazione delle misure di cui alla lettera b) e, se del caso, dei rischi associati all’attuazione di tali misure.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito