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+Articolo 108 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 |
Articolo 108 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139Articolo 108 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato:
1)
all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Fatto salvo il paragrafo 2, nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*7
), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
2)
all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4.
Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»
;
3)
all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4.
Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»
;
4)
all'articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»
;
5)
all'articolo 57 è aggiunto il comma seguente: «Nell'adottare tali atti di esecuzione per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;
6)
all'articolo 58 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.».
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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