+CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI
---+Articolo 102 Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008
---+Articolo 103 Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013
---+Articolo 104 Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013
---+Articolo 105 Modifica della direttiva 2014/90/UE
---+Articolo 106 Modifica della direttiva (UE) 2016/797
---+Articolo 107 Modifica del regolamento (UE) 2018/858
---+Articolo 108 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139
---+Articolo 109 Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
---+Articolo 110 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
---+Articolo 111 Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato
------+Articolo 111 1.
------+Articolo 111 2.
------+Articolo 111 3.
------+Articolo 111 4.
---+Articolo 112 Valutazione e riesame
------+Articolo 112 1.
------+Articolo 112 2.
------+Articolo 112 3.
------+Articolo 112 4.
------+Articolo 112 5.
------+Articolo 112 6.
------+Articolo 112 7.
------+Articolo 112 8.
------+Articolo 112 9.
------+Articolo 112 10.
------+Articolo 112 11.
------+Articolo 112 12.
------+Articolo 112 13.
---+Articolo 113 Entrata in vigore e applicazione

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 102 Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008

Articolo 102

Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008

All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n, 300/2008 è aggiunto il comma seguente:

«Nell'adottare misure dettagliate relative alle specifiche tecniche e alle procedure per l'approvazione e l'uso delle attrezzature di sicurezza per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 o del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

Articolo 103 Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013

Articolo 103

Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013

All'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n, 167/2013 è aggiunto il comma seguente:

«Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

Articolo 104 Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013

Articolo 104

Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013

All'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n, 168/2013 è aggiunto il comma seguente:

«Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

Articolo 105 Modifica della direttiva 2014/90/UE

Articolo 105

Modifica della direttiva 2014/90/UE

All'articolo 8 della direttiva 2014/90/UE è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.  
Per i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ), nello svolgimento delle sue attività a norma del paragrafo 1 e nell'adottare specifiche tecniche e norme di prova conformemente ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Articolo 106 Modifica della direttiva (UE) 2016/797

Articolo 106

Modifica della direttiva (UE) 2016/797

All'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797 è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.  
Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 e atti di esecuzione a norma del paragrafo 11 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Articolo 107 Modifica del regolamento (UE) 2018/858

Articolo 107

Modifica del regolamento (UE) 2018/858

All'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.  
Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *6 ), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Articolo 108 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139

Articolo 108

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139

Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato:

1) 

all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  
Fatto salvo il paragrafo 2, nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
2) 

all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.  
Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»

;

3) 

all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.  
Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»

;

4) 

all'articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  
Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»

;

5) 

all'articolo 57 è aggiunto il comma seguente:

«Nell'adottare tali atti di esecuzione per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»

;
6) 

all'articolo 58 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  
Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.».
Articolo 109 Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

Articolo 109

Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

All'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2144 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  
Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *8 ), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Articolo 110 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

Articolo 110

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) è aggiunto il punto seguente:

«68) 

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 13 giugno 2024. che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».

Articolo 111 Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato -
Articolo 112 Valutazione e riesame -
Articolo 113 Entrata in vigore e applicazione

Articolo 113

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.

Tuttavia:

▼M1

a) 

I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere b bis) e b ter), e dell'articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter, che si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2026;

▼B

b) 

Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101;

▼M1

c) 

Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, si applica a decorrere dal:

i) 

2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III; e

ii) 

2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I;

▼M1

d) 

Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal 27 luglio 2026.

▼B

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito

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