+CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI
---+Articolo 102 Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008
---+Articolo 103 Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013
---+Articolo 104 Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013
---+Articolo 105 Modifica della direttiva 2014/90/UE
---+Articolo 106 Modifica della direttiva (UE) 2016/797
---+Articolo 107 Modifica del regolamento (UE) 2018/858
---+Articolo 108 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139
---+Articolo 109 Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
---+Articolo 110 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
---+Articolo 111 Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato
------+Articolo 111 1.
------+Articolo 111 2.
------+Articolo 111 3.
------+Articolo 111 4.
---+Articolo 112 Valutazione e riesame
------+Articolo 112 1.
------+Articolo 112 2.
------+Articolo 112 3.
------+Articolo 112 4.
------+Articolo 112 5.
------+Articolo 112 6.
------+Articolo 112 7.
------+Articolo 112 8.
------+Articolo 112 9.
------+Articolo 112 10.
------+Articolo 112 11.
------+Articolo 112 12.
------+Articolo 112 13.
---+Articolo 113 Entrata in vigore e applicazione
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CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI
CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 102 Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008
|
Articolo 102
Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008
All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n, 300/2008 è aggiunto il comma seguente:
«Nell'adottare misure dettagliate relative alle specifiche tecniche e alle procedure per l'approvazione e l'uso delle attrezzature di sicurezza per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 o del Parlamento europeo e del Consiglio (
*1
), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
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Articolo 103 Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013
|
Articolo 103
Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013
All'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n, 167/2013 è aggiunto il comma seguente:
«Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*2
), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
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Articolo 104 Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013
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Articolo 104
Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013
All'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n, 168/2013 è aggiunto il comma seguente:
«Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*3
), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
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Articolo 105 Modifica della direttiva 2014/90/UE
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Articolo 105
Modifica della direttiva 2014/90/UE
All'articolo 8 della direttiva 2014/90/UE è aggiunto il paragrafo seguente:
«5.
Per i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*4
), nello svolgimento delle sue attività a norma del paragrafo 1 e nell'adottare specifiche tecniche e norme di prova conformemente ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
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Articolo 106 Modifica della direttiva (UE) 2016/797
|
Articolo 106
Modifica della direttiva (UE) 2016/797
All'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797 è aggiunto il paragrafo seguente:
«12.
Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 e atti di esecuzione a norma del paragrafo 11 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*5
), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
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Articolo 107 Modifica del regolamento (UE) 2018/858
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Articolo 107
Modifica del regolamento (UE) 2018/858
All'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4.
Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*6
), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
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Articolo 108 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139
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Articolo 108
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139
Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato:
1)
all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Fatto salvo il paragrafo 2, nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*7
), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
2)
all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4.
Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»
;
3)
all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4.
Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»
;
4)
all'articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»
;
5)
all'articolo 57 è aggiunto il comma seguente:
«Nell'adottare tali atti di esecuzione per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;
6)
all'articolo 58 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.».
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Articolo 109 Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
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Articolo 109
Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
All'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2144 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*8
), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
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Articolo 110 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
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Articolo 110
Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio (
3
) è aggiunto il punto seguente:
«68)
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 13 giugno 2024. che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
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Articolo 111 Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato
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Articolo 112 Valutazione e riesame
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Articolo 113 Entrata in vigore e applicazione
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Articolo 113
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.
Tuttavia:
▼M1
a)
I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere b bis) e b ter), e dell'articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter, che si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2026;
▼B
b)
Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101;
▼M1
c)
Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, si applica a decorrere dal:
i)
2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III; e
ii)
2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I;
▼M1
d)
Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal 27 luglio 2026.
▼B
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
Ticket collegati
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