+Articolo 4 Libera circolazione
---+Articolo 4 1.
---+Articolo 4 2.
---+Articolo 4 3.
---+Articolo 4 4.
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Articolo 4 Libera circolazione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 4 1.
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Gli Stati membri non impediscono, per gli aspetti disciplinati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali che sono conformi al presente regolamento.
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Articolo 4 2.
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In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione e l’uso di un prodotto con elementi digitali non conforme al presente regolamento, compresi i suoi prototipi, a condizione che il prodotto presenti un’indicazione visibile che specifichi chiaramente che esso non è conforme al presente regolamento e che non deve essere messo a disposizione sul mercato finché non lo sarà.
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Articolo 4 3.
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Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di un software non finito non conforme al presente regolamento, a condizione che il software sia reso disponibile solo per un periodo limitato necessario ai fini di prova e con un’indicazione visibile che specifichi chiaramente che esso non è conforme al presente regolamento e che non sarà disponibile sul mercato per fini diversi dalla prova.
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Articolo 4 4.
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Il paragrafo 3 non si applica ai componenti di sicurezza di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione diversa dal presente regolamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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