+Articolo 4 3.

Articolo 4 3.

Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di un software non finito non conforme al presente regolamento, a condizione che il software sia reso disponibile solo per un periodo limitato necessario ai fini di prova e con un’indicazione visibile che specifichi chiaramente che esso non è conforme al presente regolamento e che non sarà disponibile sul mercato per fini diversi dalla prova.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito