+Articolo 22 Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti
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Articolo 22 Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 22 1.
Una persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, che apporta una modifica sostanziale a un prodotto con elementi digitali e mette tale prodotto a disposizione sul mercato è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento.
Articolo 22 2.
La persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 per la parte del prodotto con elementi digitali interessata da tale modifica sostanziale oppure, se la modifica sostanziale incide sulla cibersicurezza del prodotto con elementi digitali nel suo complesso, per l’intero prodotto.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito