+CAPO II OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOFTWARE LIBERI E OPEN SOurce
---+Articolo 13 Obblighi dei fabbricanti
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
------+Articolo 13 5.
------+Articolo 13 6.
------+Articolo 13 7.
------+Articolo 13 8.
------+Articolo 13 9.
------+Articolo 13 10.
------+Articolo 13 11.
------+Articolo 13 12.
------+Articolo 13 13.
------+Articolo 13 14.
------+Articolo 13 15.
------+Articolo 13 16.
------+Articolo 13 17.
------+Articolo 13 18.
------+Articolo 13 19.
------+Articolo 13 20.
------+Articolo 13 21.
------+Articolo 13 22.
------+Articolo 13 23.
------+Articolo 13 24.
------+Articolo 13 25.
---+Articolo 14 Obblighi di segnalazione dei fabbricanti
------+Articolo 14 1.
------+Articolo 14 2.
------+Articolo 14 3.
------+Articolo 14 4.
------+Articolo 14 5.
------+Articolo 14 6.
------+Articolo 14 7.
------+Articolo 14 8.
------+Articolo 14 9.
------+Articolo 14 10.
---+Articolo 15 Segnalazione volontaria
------+Articolo 15 1.
------+Articolo 15 2.
------+Articolo 15 3.
------+Articolo 15 4.
------+Articolo 15 5.
---+Articolo 16 Istituzione di una piattaforma unica di segnalazione
------+Articolo 16 1.
------+Articolo 16 2.
------+Articolo 16 3.
------+Articolo 16 4.
------+Articolo 16 5.
------+Articolo 16 6.
---+Articolo 17 Altre disposizioni relative alla segnalazione
------+Articolo 17 1.
------+Articolo 17 2.
------+Articolo 17 3.
------+Articolo 17 4.
------+Articolo 17 5.
------+Articolo 17 6.
---+Articolo 18 Rappresentanti autorizzati
------+Articolo 18 1.
------+Articolo 18 2.
------+Articolo 18 3.
---+Articolo 19 Obblighi degli importatori
------+Articolo 19 1.
------+Articolo 19 2.
------+Articolo 19 3.
------+Articolo 19 4.
------+Articolo 19 5.
------+Articolo 19 6.
------+Articolo 19 7.
------+Articolo 19 8.
---+Articolo 20 Obblighi dei distributori
------+Articolo 20 1.
------+Articolo 20 2.
------+Articolo 20 3.
------+Articolo 20 4.
------+Articolo 20 5.
------+Articolo 20 6.
---+Articolo 21 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
---+Articolo 22 Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti
------+Articolo 22 1.
------+Articolo 22 2.
---+Articolo 23 Identificazione degli operatori economici
------+Articolo 23 1.
------+Articolo 23 2.
---+Articolo 24 Obblighi dei gestori di software open source
------+Articolo 24 1.
------+Articolo 24 2.
------+Articolo 24 3.
---+Articolo 25 Attestazione di sicurezza dei software liberi e open source
---+Articolo 26 Orientamenti
------+Articolo 26 1.
------+Articolo 26 2.
------+Articolo 26 3.

CAPO II OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOFTWARE LIBERI E OPEN SOurce

CAPO II OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOFTWARE LIBERI E OPEN SOurce

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 13 Obblighi dei fabbricanti -
Articolo 14 Obblighi di segnalazione dei fabbricanti -
Articolo 15 Segnalazione volontaria -
Articolo 16 Istituzione di una piattaforma unica di segnalazione -
Articolo 17 Altre disposizioni relative alla segnalazione -
Articolo 18 Rappresentanti autorizzati -
Articolo 19 Obblighi degli importatori -
Articolo 20 Obblighi dei distributori -
Articolo 21 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Articolo 21

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14, quando immette sul mercato un prodotto con elementi digitali con il proprio nome o marchio commerciale o apporta una modifica sostanziale a un prodotto con elementi digitali già immesso sul mercato.

Articolo 22 Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti -
Articolo 23 Identificazione degli operatori economici -
Articolo 24 Obblighi dei gestori di software open source -
Articolo 25 Attestazione di sicurezza dei software liberi e open source

Articolo 25

Attestazione di sicurezza dei software liberi e open source

Al fine di agevolare l’obbligo di dovuta diligenza di cui all’articolo 13, paragrafo 5, in particolare per quanto riguarda i fabbricanti che integrano componenti software liberi e open source nei loro prodotti con elementi digitali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 61 al fine di integrare il presente regolamento istituendo programmi volontari di attestazione di sicurezza che consentano agli sviluppatori o agli utilizzatori di prodotti con elementi digitali che si qualificano come software liberi e open source, nonché ad altri soggetti terzi, di valutare la conformità di tali prodotti a tutti o a determinati requisiti essenziali di cibersicurezza o ad altri obblighi di cui al presente regolamento.

Articolo 26 Orientamenti -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito

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