+Articolo 35 Notifica
---+Articolo 35 1.
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Articolo 35 Notifica

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 35 1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a effettuare valutazioni della conformità a norma del presente regolamento.
Articolo 35 2.
Gli Stati membri si adoperano per garantire, entro l’11 dicembre 2026, che nell’Unione vi sia un numero sufficiente di organismi notificati per effettuare valutazioni della conformità, al fine di evitare strozzature e ostacoli all’ingresso nel mercato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito