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+Articolo 35 2. |
Articolo 35 2.Gli Stati membri si adoperano per garantire, entro l’11 dicembre 2026, che nell’Unione vi sia un numero sufficiente di organismi notificati per effettuare valutazioni della conformità, al fine di evitare strozzature e ostacoli all’ingresso nel mercato.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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