+Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione
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Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 71 1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 71 2.
Il presente regolamento si applica dall’11 dicembre 2027.

Tuttavia, l’articolo 14 si applica a decorrere dall’11 settembre 2026 e il capo IV (articoli da 35 a 51) si applica a decorrere dall’11 giugno 2026.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito