Articolo 24
Fornitura dei dati informativi
I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività rispondono esaurientemente e senza ritardo, anche attraverso un punto di contatto centrale in conformità dell’articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, qualora questi sia stato nominato, e nel rispetto degli obblighi procedurali previsti nel diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti o hanno la loro sede legale, a seconda dei casi, esclusivamente alle richieste di dati informativi previsti ai sensi del presente regolamento loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo di detto Stato membro.