+CAPO V Dati informativi, protezione e conservazione dei dati
---+Articolo 24 Fornitura dei dati informativi
---+Articolo 25 Protezione dei dati personali
------+Articolo 25 1
------+Articolo 25 2
------+Articolo 25 3
------+Articolo 25 4
---+Articolo 26 Conservazione dei dati
------+Articolo 26 1
------+Articolo 26 2
------+Articolo 26 3
---+Articolo 27 Cooperazione tra autorità competenti

CAPO V Dati informativi, protezione e conservazione dei dati

CAPO V Dati informativi, protezione e conservazione dei dati

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 24 Fornitura dei dati informativi

Articolo 24

Fornitura dei dati informativi

I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività rispondono esaurientemente e senza ritardo, anche attraverso un punto di contatto centrale in conformità dell’articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, qualora questi sia stato nominato, e nel rispetto degli obblighi procedurali previsti nel diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti o hanno la loro sede legale, a seconda dei casi, esclusivamente alle richieste di dati informativi previsti ai sensi del presente regolamento loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo di detto Stato membro.

Articolo 25 Protezione dei dati personali -
Articolo 26 Conservazione dei dati -
Articolo 27 Cooperazione tra autorità competenti

Articolo 27

Cooperazione tra autorità competenti

Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con le pertinenti autorità dei paesi terzi ai sensi del presente regolamento è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito