+Articolo 35 Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell’Unione
---+Articolo 35 1
---+Articolo 35 2
---+Articolo 35 3
---+Articolo 35 4
---+Articolo 35 5
---+Articolo 35 6
|
Articolo 35 Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell’Unione
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 35 1
|
1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere, con un paese o territorio non rientrante nell’ambito di applicazione territoriale del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) di cui all’articolo 355 TFUE («paese o territorio interessato»), accordi che contengano deroghe al presente regolamento allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di tale Stato membro.
Tali accordi possono essere autorizzati soltanto ove siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
|
a)
|
il paese o il territorio in questione è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con l’Unione, rappresentata da uno Stato membro;
|
|
b)
|
i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro;
|
|
c)
|
il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.
|
|
|
Articolo 35 2
|
2. Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda.
|
|
Articolo 35 3
|
3. Quando la Commissione riceve una tale domanda, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione sono considerati provvisoriamente come effettuati all’interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione in conformità del presente articolo.
|
|
Articolo 35 4
|
4. Se, entro due mesi dalla ricezione della domanda, la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda, prende contatto con lo Stato membro interessato e indica quali altre informazioni sono necessarie.
|
|
Articolo 35 5
|
5. Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, la Commissione ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette una copia della domanda agli altri Stati membri.
|
|
Articolo 35 6
|
6. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l’accordo oggetto della domanda.
In ogni caso, la Commissione adotta la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo entro 18 mesi dal ricevimento della domanda.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|