+Articolo 36 Orientamenti
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Articolo 36 Orientamenti

L’ABE emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento, in particolare riguardo all’attuazione degli articoli 7, 8, 11 e 12 del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2024, l’ABE emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi per le cripto-attività sulle misure da adottare per quanto riguarda l’attuazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli da 19 a 22 del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 36 2

L’ABE emana orientamenti che specificano gli aspetti tecnici dell’applicazione del presente regolamento agli addebiti diretti nonché le misure che devono essere adottate dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 18), della direttiva (UE) 2015/2366, ai sensi del presente regolamento, tenendo conto del loro ruolo limitato nelle operazioni di pagamento.

Articolo 36 3

L’ABE emana orientamenti, rivolti alle autorità competenti in merito alle caratteristiche di un approccio alla vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività basato sul rischio e alle misure da adottare quando si effettua tale vigilanza.

Articolo 36 4

L’ABE assicura un dialogo regolare con le parti interessate sullo sviluppo di soluzioni tecniche interoperabili al fine di agevolare l’attuazione dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito