+Articolo 3 Requisiti generali per i modelli del registro delle informazioni
---+Articolo 3 1.
---+Articolo 3 2.
---+Articolo 3 3.
---+Articolo 3 4.
---+Articolo 3 5.
---+Articolo 3 6.
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Articolo 3 Requisiti generali per i modelli del registro delle informazioni
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 3 1.
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Le entità finanziarie utilizzano i modelli di cui agli allegati da I a IV per mantenere e aggiornare il registro delle informazioni conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554, a livello di entità o su base subconsolidata e consolidata.
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Articolo 3 2.
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Le entità finanziarie provvedono affinché i modelli di cui al paragrafo 1 comprendano tutti gli elementi seguenti:
a)
le informazioni pertinenti in relazione a tutti i servizi TIC prestati da fornitori terzi diretti di servizi TIC;
b)
informazioni su tutti i subappaltatori che svolgono un ruolo effettivo nei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse.
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Articolo 3 3.
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Le entità finanziarie provvedono affinché le informazioni contenute nei modelli di cui al paragrafo 1 siano accurate e coerenti. Le entità finanziarie riesaminano periodicamente le informazioni contenute nei modelli e correggono tempestivamente gli errori o le discrepanze rilevati. Nel caso dei gruppi, le entità finanziarie che hanno la responsabilità di mantenere e aggiornare il registro delle informazioni su base subconsolidata e consolidata garantiscono che le informazioni a livello di entità nel consolidamento siano corrette e coerenti con le informazioni su base subconsolidata e consolidata.
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Articolo 3 4.
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Le entità finanziarie provvedono affinché che le informazioni contenute nei modelli di cui al paragrafo 1 rispettino i seguenti principi di qualità dei dati:
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Articolo 3 5.
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Le entità finanziarie utilizzano un identificativo dell'entità giuridica (LEI) valido e attivo o l'identificativo unico europeo di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132 («EUID») e, se disponibili, entrambi gli identificativi per identificare tutti i loro fornitori terzi di servizi TIC che sono persone giuridiche, ad eccezione delle persone fisiche che agiscono a titolo professionale.
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Articolo 3 6.
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Qualora un servizio TIC prestato da un fornitore terzo diretto di servizi TIC supporti una funzione essenziale o importante delle entità finanziarie, queste ultime garantiscono, tramite il fornitore terzo diretto di servizi TIC, che tutti i subappaltatori del fornitore terzo diretto di servizi TIC inclusi nel registro delle informazioni a norma del paragrafo 2, lettera b), che svolgono un ruolo effettivo/di supporto nei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, utilizzino un LEI valido e attivo o forniscano il proprio EUID e, se disponibili, entrambi gli identificativi, tranne nel caso in cui tali subappaltatori siano persone fisiche che agiscono a titolo professionale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
Ticket collegati
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