+Articolo 31 Motivazione e comunicazione
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Articolo 31 Motivazione e comunicazione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 31 1.
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Ogni provvedimento adottato dalle competenti autorità in applicazione degli articoli 23, 28, 29 o 30 che comporti sanzioni o restrizioni all’esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivato e comunicato all’istituto di pagamento interessato.
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Articolo 31 2.
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Gli articoli 28, 29 e 30 lasciano impregiudicato l’obbligo delle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847, in particolare dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/847, di sorvegliare o controllare l’osservanza dei requisiti stabiliti in tali atti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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