+Articolo 31 1.
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Articolo 31 1.
Ogni provvedimento adottato dalle competenti autorità in applicazione degli articoli 23, 28, 29 o 30 che comporti sanzioni o restrizioni all’esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivato e comunicato all’istituto di pagamento interessato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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