+Sezione 4 Esenzione
---+Articolo 32 Condizioni
------+Articolo 32 1.
------+Articolo 32 2.
------+Articolo 32 3.
------+Articolo 32 4.
------+Articolo 32 5.
------+Articolo 32 6.
---+Articolo 33 Prestatori di servizi di informazione sui conti
------+Articolo 33 1.
------+Articolo 33 2.
---+Articolo 34 Notifica e informazione

Sezione 4 Esenzione

Sezione 4 Esenzione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 32 Condizioni -
Articolo 33 Prestatori di servizi di informazione sui conti -
Articolo 34 Notifica e informazione

Articolo 34

Notifica e informazione

Se uno Stato membro applica un’esenzione a norma dell’articolo 32, notifica conseguentemente alla Commissione entro il 13 gennaio 2018 la sua decisione e notifica successivamente alla Commissione qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone fisiche e giuridiche interessate e, su base annua, del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito