+Articolo 66 1.

Articolo 66 1.

Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per ottenere servizi di pagamento a norma del punto 7 dell’allegato I. Il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile online.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito