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+Articolo 11 2. |
Articolo 11 2.Al fine di garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate su base consolidata, i termini «ente», «ente impresa madre in uno Stato membro», «ente impresa madre nell'UE» e «impresa madre», si riferiscono a seconda dei casi anche:
a)
a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista approvata a norma dell'articolo 21 bis della direttiva 2013/36/UE;
b)
a un ente designato controllato da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre se tale società madre non è soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE;
c)
a una società di partecipazione finanziaria, a una società di partecipazione finanziaria mista o a un ente designato in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2013/36/UE. La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è la situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista madre non soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE. La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo è la situazione consolidata della rispettiva società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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