+Articolo 13 Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata
---+Articolo 13 1.
---+Articolo 13 2.
---+Articolo 13 3.
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Articolo 13 Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 13 1.
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Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata. Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell’UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 449 bis, 449 ter, 450, 451, 451 bis e 453 su base individuale o, se del caso, in conformità al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.
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Articolo 13 2.
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Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo soggetto a risoluzione.
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Articolo 13 3.
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Il paragrafo 1, primo comma, non si applica agli enti imprese madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE o alle entità soggette a risoluzione, nella misura in cui siano inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo. Il paragrafo 1, secondo comma, si applica alle filiazioni di imprese madri stabilite in un paese terzo se tali filiazioni sono considerate grandi.
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Articolo 13 4.
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In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo si conforma alla parte otto sulla base della sua situazione consolidata. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come sue filiazioni.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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