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+Articolo 18 6. |
Articolo 18 6.Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:
a)
quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale; e
b)
quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti. Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l’applicazione del metodo di cui all’articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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