+Articolo 18 6.

Articolo 18 6.

Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

a) 

quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale; e

b) 

quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti.

Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l’applicazione del metodo di cui all’articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito