+Articolo 18 Metodi di consolidamento prudenziale
---+Articolo 18 1.
---+Articolo 18 3.
---+Articolo 18 4.
---+Articolo 18 5.
---+Articolo 18 6.
---+Articolo 18 7.
---+Articolo 18 8.
---+Articolo 18 9.
---+Articolo 18 10.
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Articolo 18 Metodi di consolidamento prudenziale
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 18 1.
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Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che sono tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 del presente capo sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni. I paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 9 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione della parte sei e dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) sulla base della situazione consolidata di un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista o sulla base della situazione subconsolidata di un sottogruppo di liquidità, come indicato agli articoli 8 e 10. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 bis, gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis o 92 ter su base consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni nei gruppi soggetti a risoluzione pertinenti.
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Articolo 18 3.
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Qualora le imprese siano legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.
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Articolo 18 4.
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Le partecipazioni in enti e in enti finanziari diretti congiuntamente da un’impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento sono consolidate proporzionalmente, in base alla quota di capitale detenuta, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.
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Articolo 18 5.
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In caso di partecipazione o di altri legami di capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
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Articolo 18 6.
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Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:
a)
quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale; e
b)
quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti.
Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l’applicazione del metodo di cui all’articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.
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Articolo 18 7.
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►M17
Se un ente possiede una filiazione che è un’impresa diversa da un ente o da un ente finanziario o detiene una partecipazione in tale impresa, esso applica a tale filiazione o partecipazione il metodo del patrimonio netto (equity method). Tale metodo non costituisce tuttavia un’inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata. ◄
In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire o imporre agli enti di applicare un metodo diverso a tali filiazioni o partecipazioni, compreso il metodo previsto dalla disciplina contabile applicabile, a condizione che:
a)
l'ente non applichi già il metodo del patrimonio netto (equity method) al 28 dicembre 2020;
b)
l'applicazione del metodo del patrimonio netto (equity method) risulti indebitamente onerosa o tale metodo non rifletta adeguatamente i rischi che l'impresa di cui al primo comma presenta per l'ente; e
c)
il metodo applicato non dia luogo al consolidamento integrale o proporzionale di tale impresa.
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Articolo 18 8.
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►M17
Le autorità competenti possono esigere il consolidamento integrale o proporzionale di una filiazione o di un’impresa in cui un ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente o un ente finanziario e siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: ◄
a)
l'impresa non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa o un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
b)
esista un notevole rischio che l'ente decida di fornire sostegno finanziario a tale impresa in condizioni di stress, in assenza o al di là di eventuali obblighi contrattuali a fornire tale sostegno.
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Articolo 18 9.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali è effettuato il consolidamento nei casi di cui ai paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2020. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 18 10.
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L’ABE presenta una relazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025 in merito alla completezza e all’adeguatezza delle definizioni e delle disposizioni del presente regolamento concernenti la vigilanza su tutti i tipi di rischi ai quali gli enti sono esposti a livello consolidato. L’ABE valuta in particolare ogni eventuale discrepanza residua presente in tali definizioni e disposizioni unitamente alla loro interazione con la disciplina contabile applicabile e a qualsiasi aspetto residuo che potrebbe porre vincoli non intenzionali a una vigilanza su base consolidata che sia esaustiva e adattabile a nuove fonti o nuovi tipi di rischi o strutture che potrebbero portare ad arbitraggio regolamentare. L’ABE aggiorna la relazione almeno una volta ogni tre anni. Alla luce delle conclusioni dell’ABE, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per adeguare le definizioni pertinenti o l’ambito del consolidamento prudenziale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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