+Articolo 18 7.

Articolo 18 7.

►M17  Se un ente possiede una filiazione che è un’impresa diversa da un ente o da un ente finanziario o detiene una partecipazione in tale impresa, esso applica a tale filiazione o partecipazione il metodo del patrimonio netto (equity method). Tale metodo non costituisce tuttavia un’inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata. ◄

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire o imporre agli enti di applicare un metodo diverso a tali filiazioni o partecipazioni, compreso il metodo previsto dalla disciplina contabile applicabile, a condizione che:

a) 

l'ente non applichi già il metodo del patrimonio netto (equity method) al 28 dicembre 2020;

b) 

l'applicazione del metodo del patrimonio netto (equity method) risulti indebitamente onerosa o tale metodo non rifletta adeguatamente i rischi che l'impresa di cui al primo comma presenta per l'ente; e

c) 

il metodo applicato non dia luogo al consolidamento integrale o proporzionale di tale impresa.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito