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+Articolo 18 7. |
Articolo 18 7.
►M17
Se un ente possiede una filiazione che è un’impresa diversa da un ente o da un ente finanziario o detiene una partecipazione in tale impresa, esso applica a tale filiazione o partecipazione il metodo del patrimonio netto (equity method). Tale metodo non costituisce tuttavia un’inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata. ◄
In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire o imporre agli enti di applicare un metodo diverso a tali filiazioni o partecipazioni, compreso il metodo previsto dalla disciplina contabile applicabile, a condizione che:
a)
l'ente non applichi già il metodo del patrimonio netto (equity method) al 28 dicembre 2020;
b)
l'applicazione del metodo del patrimonio netto (equity method) risulti indebitamente onerosa o tale metodo non rifletta adeguatamente i rischi che l'impresa di cui al primo comma presenta per l'ente; e
c)
il metodo applicato non dia luogo al consolidamento integrale o proporzionale di tale impresa. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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