+Articolo 19 Soggetti esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale
---+Articolo 19 1.
---+Articolo 19 2.
---+Articolo 19 3.
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Articolo 19 Soggetti esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 19 1.
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►M17
Un ente o un ente finanziario che è una filiazione o un’impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l’importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell’impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti: ◄
b)
1 % dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione.
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Articolo 19 2.
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►M17
Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente o un ente finanziario che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione: ◄
a)
se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;
b)
se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti;
▼C3
c)
se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti.
▼C2
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Articolo 19 3.
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Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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