+Articolo 19 Soggetti esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale
---+Articolo 19 1.
---+Articolo 19 2.
---+Articolo 19 3.

Articolo 19 Soggetti esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 19 1.

►M17  Un ente o un ente finanziario che è una filiazione o un’impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l’importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell’impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti: ◄

a) 

10 milioni di EUR;

b) 

1 % dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione.

Articolo 19 2.

►M17  Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente o un ente finanziario che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione: ◄

a) 

se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

b) 

se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti;

▼C3

c) 

se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti.

▼C2

Articolo 19 3.
Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito