+Articolo 19 2.

Articolo 19 2.

►M17  Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente o un ente finanziario che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione: ◄

a) 

se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

b) 

se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti;

▼C3

c) 

se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti.

▼C2

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito