+Articolo 24 Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio
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Articolo 24 Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 24 1.
Le attività e gli elementi fuori bilancio sono valutati conformemente alla disciplina contabile applicabile.
Articolo 24 2.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono richiedere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito