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+Articolo 104 3. |
Articolo 104 3.Gli enti non assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:
a)
strumenti designati per cartolarizzazioni tramite warehousing;
b)
strumenti relativi alla proprietà di beni immobili;
c)
strumenti di capitale non quotati;
d)
strumenti relativi al credito al dettaglio e alle PMI;
e)
posizioni in OIC diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera f);
f)
contratti derivati e OIC con uno o più degli strumenti sottostanti di cui alle lettere da a) a d);
g)
strumenti detenuti per fini di copertura di un determinato rischio di una o più posizioni in uno strumento di cui alle lettere da a) a f), h) e i);
h)
passività proprie dell’ente, fatto salvo il caso in cui tali strumenti soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, lettera e), o i criteri di cui al paragrafo 2, terzo comma;
i)
strumenti in fondi speculativi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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