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+Articolo 108 4. |
Articolo 108 4.Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, i prestiti a favore di persone fisiche possono essere considerati dall’ente esposizioni garantite da un’ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, ai fini del titolo II, capi 2, 3 e 4 a seconda dei casi, se in uno Stato membro sono state soddisfatte le condizioni seguenti per tali prestiti:
a)
la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l’acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro non sono erogati come ipoteche in termini giuridici;
b)
la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l’acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro è garantita da un fornitore di protezione avente una valutazione del merito di credito da parte di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelta corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2, il quale è tenuto a rimborsare integralmente l’ente qualora il debitore originario sia inadempiente;
c)
l’ente dispone del diritto giuridico di ipotecare l’immobile residenziale nel caso in cui il fornitore di protezione di cui alla lettera b) non adempia o non sia più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita. Le autorità competenti informano l’ABE laddove le condizioni stabilite al primo comma, lettere a), b) e c) siano soddisfatte nei territori nazionali soggetti alle loro giurisdizioni e forniscono i nomi dei fornitori di protezione ammissibili a tale trattamento che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5. L’ABE pubblica l’elenco di tutti questi fornitori di protezione ammissibili sul proprio sito web e aggiorna tale elenco con cadenza annuale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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