+Articolo 117 2.

Articolo 117 2.

Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

a) 

la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

b) 

la Società finanziaria internazionale;

c) 

la Banca interamericana di sviluppo;

d) 

la Banca asiatica di sviluppo;

e) 

la Banca africana di sviluppo;

f) 

la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;

g) 

la Nordic Investment Bank;

h) 

la Banca di sviluppo dei Caraibi;

i) 

la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

j) 

la Banca europea per gli investimenti;

k) 

il Fondo europeo per gli investimenti;

l) 

l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;

m) 

lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;

n) 

la Banca islamica di sviluppo;

▼M8

o) 

l'Associazione internazionale per lo sviluppo;

p) 

la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 al fine di modificare, in conformità delle norme internazionali, l'elenco delle banche multilaterali di sviluppo di cui al primo comma.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito