+Articolo 128 Esposizioni da debito subordinato
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Articolo 128 Esposizioni da debito subordinato
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 128 1.
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Le esposizioni seguenti sono trattate come esposizioni da debito subordinato:
a)
esposizioni debitorie che sono subordinate a crediti vantati da creditori ordinari non garantiti;
b)
strumenti di fondi propri nella misura in cui tali strumenti non siano considerati esposizioni in strumenti di capitale a norma dell’articolo 133, paragrafo 1; e
c)
esposizioni derivanti dalla detenzione, da parte dell’ente, di strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 72 ter.
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Articolo 128 2.
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Alle esposizioni da debito subordinato è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni siano dedotte dai fondi propri o soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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