+Articolo 128 Esposizioni da debito subordinato
---+Articolo 128 1.
---+Articolo 128 2.

Articolo 128 Esposizioni da debito subordinato

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 128 1.

Le esposizioni seguenti sono trattate come esposizioni da debito subordinato:

a) 

esposizioni debitorie che sono subordinate a crediti vantati da creditori ordinari non garantiti;

b) 

strumenti di fondi propri nella misura in cui tali strumenti non siano considerati esposizioni in strumenti di capitale a norma dell’articolo 133, paragrafo 1; e

c) 

esposizioni derivanti dalla detenzione, da parte dell’ente, di strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 72 ter.

Articolo 128 2.
Alle esposizioni da debito subordinato è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni siano dedotte dai fondi propri o soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito