+Articolo 161 7.
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Articolo 161 7.
Se un ente che utilizza stime interne della LGD per un dato tipo di esposizioni non garantite verso imprese e esposizioni non garantite verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico non è in grado di tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo reale che garantisce una delle esposizioni di tale tipo nella stima interna della LGD a causa della carenza di dati su recuperi per tale protezione del credito di tipo reale, l’ente in questione è autorizzato ad applicare la formula di cui all’articolo 230, con l’eccezione che l’LGDU in tale formula corrisponde alla stima interna della LGD dell’ente per esposizioni non garantite. In tal caso la protezione del credito di tipo reale è ammissibile conformemente al capo 4 e la stima interna della LGD dell’ente utilizzata come LGDU è calcolata sulla base della perdita sottostante, esclusi eventuali recuperi derivanti da tale protezione del credito di tipo reale.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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