+Articolo 163 Probabilità di default (PD)
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Articolo 163 Probabilità di default (PD)

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 163 1.

Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, ed in particolare ai fini dell’articolo 154, dell’articolo 157 e dell’articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, la PD per ciascuna esposizione utilizzata come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese è superiore alla PD a un anno associata alla classe o al pool interni di debitore cui è assegnata l’esposizione al dettaglio e ai valori di input floor della PD seguenti:

a) 

0,1  % per le QRRE rotative;

b) 

0,05  % per le esposizioni al dettaglio diverse dalle QRRE rotative.

Articolo 163 2.
Se in stato di default, per i debitori o, in caso di utilizzo di un approccio per transazione, per le esposizioni, la PD è pari al 100 %.
Articolo 163 3.
Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati la PD è posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente può scomporre in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati in un modo che le autorità competenti ritengono affidabile, è possibile utilizzare la stima della PD.
Articolo 163 4.
Per un’esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell’articolo 143 per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella PD conformemente all’articolo 183.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito