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+Articolo 172 1. |
Articolo 172 1.►M17 Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, l’assegnazione delle esposizioni avviene secondo i criteri seguenti: ◄
a)
ciascun debitore è assegnato ad una classe nel quadro del processo di concessione del credito;
b)
per le esposizioni per le quali un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad una classe dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito;
c)
gli enti che utilizzano i metodi esposti all'articolo 153, paragrafo 5 per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad una classe conformemente all'articolo 170, paragrafo 2;
d)
ciascun soggetto giuridico distinto verso cui l’ente è esposto è valutato separatamente;
e)
le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate alla medesima classe del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia, esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diverse classi nei seguenti casi:
i)
il caso del rischio di trasferimento valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diverse classi a seconda che siano denominate in valuta locale o in valuta estera;
ii)
il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione alla classe del debitore;
iii)
la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti. Ai fini del primo comma, lettera d), l’ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti e gruppi di clienti connessi debitori. Tali politiche contengono una procedura per l’individuazione del rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascun soggetto giuridico verso il quale l’ente è esposto. Ai fini del capo 6, le operazioni con controparti per le quali è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole sono trattate in modo diverso nel calcolarne il valore dell’esposizione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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