+Articolo 235 bis 2.

Articolo 235 bis 2.

Quando l’importo della protezione del credito (GA) è inferiore al valore dell’esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell’esposizione hanno lo stesso rango (seniority).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito