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+Articolo 235 bis 2. |
Articolo 235 bis 2.Quando l’importo della protezione del credito (GA) è inferiore al valore dell’esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell’esposizione hanno lo stesso rango (seniority).
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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