+Articolo 235 bis Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo standardizzato;
---+Articolo 235 bis 1.
---+Articolo 235 bis 2.
---+Articolo 235 bis 3.
---+Articolo 235 bis 4.
---+Articolo 235 bis 5.
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Articolo 235 bis Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo standardizzato;
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 235 bis 1.
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Per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale alle quali un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 e laddove le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo standardizzato, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo la formula seguente:
max{0, E – GA} · r + GA · g
dove:
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E
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= il valore dell’esposizione determinato conformemente al capo 3, sezione 5; a tal fine, gli enti calcolano il valore dell’esposizione per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB utilizzando un CCF del 100 % anziché le SA-CCF o le IRB-CCF di cui all’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter;
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GA
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= l’importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo;
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r
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= il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 3;
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g
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= il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.
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Articolo 235 bis 2.
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Quando l’importo della protezione del credito (GA) è inferiore al valore dell’esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell’esposizione hanno lo stesso rango (seniority).
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Articolo 235 bis 3.
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Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all’articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l’amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.
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Articolo 235 bis 4.
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L’importo delle perdite attese per la parte garantita del valore dell’esposizione è pari a zero.
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Articolo 235 bis 5.
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Per eventuali parti non garantite del valore dell’esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all’esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all’articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all’articolo 34 in relazione alle attività dell’ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all’esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell’esposizione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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