+Articolo 257 Determinazione della durata del segmento (MT)
---+Articolo 257 1.
---+Articolo 257 2.
---+Articolo 257 3.
---+Articolo 257 4.

Articolo 257 Determinazione della durata del segmento (MT)

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 257 1.

Ai fini della sottosezione 3 e fatto salvo il paragrafo 2, gli enti possono misurare la durata di un segmento (MT) come:

a) 

la scadenza media ponderata dei pagamenti contrattuali dovuti nell’ambito del segmento secondo la formula seguente:

image

dove CFt indica tutti i pagamenti contrattuali (capitale, interessi e commissioni) che il debitore deve effettuare durante il periodo t; o

b) 

la durata legale finale del segmento secondo la formula seguente:

image

dove ML è la scadenza legale finale del segmento.

Articolo 257 2.
Ai fini del paragrafo 1, la determinazione della durata del segmento (MT) è soggetta, in tutti i casi, a una durata minima pari a un anno e a una durata massima pari a cinque anni.
Articolo 257 3.
Quando possono essere esposti per contratto alle perdite potenziali derivanti dalle esposizioni sottostanti, gli enti determinano la durata della posizione verso la cartolarizzazione tenendo conto della durata del contratto maggiorata della durata più lunga delle esposizioni sottostanti. Nel caso delle esposizioni rotative si applica la durata residua più lunga contrattualmente possibile dell’esposizione che potrebbe essere aggiunta durante il periodo rotativo.
Articolo 257 4.
L’EBA sorveglia la gamma di prassi in questo ambito, con particolare attenzione all’applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, ed emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 31 dicembre 2019.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito