+Articolo 303 1.

Articolo 303 1.

L'ente che opera come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP come segue:

a) 

applica il trattamento di cui all'articolo 306 alle proprie esposizioni da negoziazione nei confronti della CCP;

b) 

applica il trattamento di cui all'articolo 307 ai propri contributi al fondo di garanzia della CCP.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito