+Articolo 357 Posizioni in merci
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Articolo 357 Posizioni in merci

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 357 1.
Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni.
Articolo 357 2.
Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate conformemente al capo 3 o, se del caso, al capo 5 ai fini del calcolo del rischio di posizione in merci.
Articolo 357 3.
Ai fini dell'articolo 360, paragrafo 1, la differenza positiva tra la posizione lunga dell'ente rispetto alla sua posizione corta, o viceversa, nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi futures, opzioni o warrants, è la sua posizione netta in ciascuna merce. Le posizioni in strumenti derivati sono equiparate, con le modalità specificate all'articolo 358, a posizioni nella merce sottostante.
Articolo 357 4.

Ai fini del calcolo della posizione in una merce, le seguenti posizioni sono considerate quali posizioni nella stessa merce:

a) 

posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,

b) 

posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito