+Articolo 390 4.
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Articolo 390 4.
Gli enti calcolano i valori delle esposizioni dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti stipulati direttamente con un cliente secondo uno dei metodi esposti nella parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso. Le esposizioni risultanti dalle operazioni di cui agli articoli 378, 379 e 380 sono calcolate come stabilito in tali articoli. Nel calcolo del valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti di cui al primo comma, se tali contratti sono assegnati al portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano altresì i principi definiti all'articolo 299. In deroga al primo comma, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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