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+Articolo 390 8. |
Articolo 390 8.L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le condizioni e le metodologie da utilizzare per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per i tipi di esposizioni di cui al paragrafo 7;
b)
a quali condizioni la struttura delle operazioni di cui al paragrafo 7 non costituisce un'esposizione aggiuntiva. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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