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+Articolo 391 Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni |
Articolo 391 Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioniArticolo 391 Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente parte, il termine «ente» comprende un'impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che, se fosse stabilita nell'Unione, rientrerebbe nella definizione del termine «ente»e che è stata autorizzata in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione. Ai fini del primo comma, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, decisioni relative al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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