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+Articolo 394 1. |
Articolo 394 1.Gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione che detengono, comprese quelle esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
a)
l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
b)
il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;
c)
il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
d)
il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso. Gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, segnalano alle rispettive autorità competenti le loro 20 maggiori esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1. Gli enti segnalano altresì le esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente alle rispettive autorità competenti su base consolidata. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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