+Articolo 418 Valutazione delle attività liquide
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Articolo 418 Valutazione delle attività liquide

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 418 1.
Il valore di un'attività liquida da segnalare è il suo valore di mercato, al quale sono applicati coefficienti di scarto (haircut) appropriati che riflettano almeno la durata, il rischio di credito e il rischio di liquidità e i coefficienti di scarto solitamente applicabili per le operazioni di vendita con patto di riacquisto in periodi di stress generale del mercato. I coefficienti di scarto non sono inferiori al 15 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d). Se l'ente copre il rischio di prezzo associato ad un'attività, esso tiene conto del flusso di cassa risultante dal potenziale close-out della copertura.
Articolo 418 2.

Alle azioni o quote di OIC di cui all'articolo 416, paragrafo 6, si applicano coefficienti di scarto tenendo conto come segue delle attività sottostanti:

a) 

0 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a);

b) 

5 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c);

c) 

20 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 418 3.

L'approccio di cui al paragrafo 2 è applicato come segue:

a) 

se l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, esso può tenerne conto per assegnarle tra gli elementi di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d);

b) 

se l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, si presuppone che l'OIC investa, nella misura massima consentita nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine decrescente nelle tipologie di attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d), fino al raggiungimento del limite massimo complessivo degli investimenti.

Articolo 418 4.

Gli enti sviluppano metodologie e processi affidabili per calcolare e segnalare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per azioni o quote di OIC. Solamente laddove possano dimostrare con piena soddisfazione dell'autorità competente che la significatività dell'esposizione non giustifica lo sviluppo delle proprie metodologie, gli enti possono avvalersi delle seguenti terze parti per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC, conformemente ai metodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b):

a) 

il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;

b) 

per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).

L'esattezza dei calcoli effettuati dall'ente depositario o dalla società di gestione dell'OIC è confermata da un revisore esterno.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito