+Articolo 418 2.

Articolo 418 2.

Alle azioni o quote di OIC di cui all'articolo 416, paragrafo 6, si applicano coefficienti di scarto tenendo conto come segue delle attività sottostanti:

a) 

0 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a);

b) 

5 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c);

c) 

20 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d).

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito