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+Articolo 418 2. |
Articolo 418 2.Alle azioni o quote di OIC di cui all'articolo 416, paragrafo 6, si applicano coefficienti di scarto tenendo conto come segue delle attività sottostanti:
a)
0 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a);
b)
5 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c);
c)
20 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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