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+Articolo 420 1. |
Articolo 420 1.In attesa della definizione di un requisito di liquidità conformemente all'articolo 460, i deflussi di liquidità da segnalare comprendono:
a)
i saldi correnti dei depositi al dettaglio di cui all'articolo 421;
b)
i saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte degli enti emittenti o del fornitore del finanziamento o che comportino un'aspettativa implicita del fornitore del finanziamento che l'ente ripagherà la passività nel corso dei successivi trenta giorni, come previsto all'articolo 422;
c)
i deflussi supplementari di cui all'articolo 423;
d)
l'importo massimo che può essere tirato nel corso dei successivi trenta giorni dalle linee di credito o di liquidità irrevocabili non utilizzate, come indicato all'articolo 424;
e)
i deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente al paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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