+CAPO 2 Regole generali per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile
---+Articolo 428 quater Calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile
------+Articolo 428 quater 1.
------+Articolo 428 quater 2.
------+Articolo 428 quater 3.
---+Articolo 428 quinquies Contratti derivati
------+Articolo 428 quinquies 1.
------+Articolo 428 quinquies 2.
------+Articolo 428 quinquies 3.
------+Articolo 428 quinquies 4.
------+Articolo 428 quinquies 5.
------+Articolo 428 quinquies 6.
---+Articolo 428 sexies Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari
---+Articolo 428 septies Attività e passività correlate
------+Articolo 428 septies 1.
------+Articolo 428 septies 2.
------+Articolo 428 septies 3.
---+Articolo 428 octies Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi
---+Articolo 428 nonies Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale
------+Articolo 428 nonies 1.
------+Articolo 428 nonies 2.

CAPO 2 Regole generali per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile

CAPO 2 Regole generali per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 428 quater Calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile -
Articolo 428 quinquies Contratti derivati -
Articolo 428 sexies Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Articolo 428 sexies

Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con una stessa controparte sono calcolate su base netta, purché tali attività e passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo 429 ter, paragrafo 4.

Articolo 428 septies Attività e passività correlate -
Articolo 428 octies Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi

Articolo 428 octies

Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi

Laddove l'ente partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 ovvero a un gruppo cooperativo in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale e che l'ente depositante considera attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti ai requisiti seguenti:

a) 

l'ente depositante applica il fattore di finanziamento stabile richiesto ai sensi del capo 4, sezione 2, in funzione del trattamento di tali depositi a vista come attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e in funzione del pertinente coefficiente di scarto applicato a tali depositi a vista ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità;

b) 

l'ente centrale che riceve il deposito applica il fattore di finanziamento stabile disponibile simmetrico corrispondente.

Articolo 428 nonies Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito