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+Articolo 428 sexies Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari |
Articolo 428 sexies Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziariArticolo 428 sexies Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con una stessa controparte sono calcolate su base netta, purché tali attività e passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo 429 ter, paragrafo 4. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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