+Articolo 428 sexies Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Articolo 428 sexies Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Articolo 428 sexies

Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con una stessa controparte sono calcolate su base netta, purché tali attività e passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo 429 ter, paragrafo 4.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito