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+Articolo 428 quaterquadragies 7. |
Articolo 428 quaterquadragies 7.In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato o di circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:
a)
in deroga all'articolo 428 quinquagies e all'articolo 428 terquinquagies, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate per gli interventi di cui al presente comma;
b)
in deroga all'articolo 428 quinquagies e all'articolo 428 duoquinquagies, lettera b), importi risultanti dagli interventi di cui al presente comma. Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami. Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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