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+Articolo 429 5. |
Articolo 429 5.In deroga al paragrafo 4, lettera d), si applicano le disposizioni seguenti:
a)
un elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), che è trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui alla lettera b) di tale paragrafo;
b)
ove un cliente di un ente che agisce come partecipante diretto concluda direttamente un'operazione in derivati con una CCP e l'ente garantisca la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente verso la CCP derivanti da tale operazione, l'ente calcola la propria esposizione risultante dalla garanzia a norma del paragrafo 4, lettera b), come se tale ente avesse concluso direttamente l'operazione con il cliente, anche per quanto riguarda il ricevimento o la fornitura del margine di variazione in contante. Il trattamento di cui al primo comma, lettera b), si applica anche a un ente che agisce come cliente di livello superiore che garantisce la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente. Ai fini del primo comma, lettera b), e del secondo comma del presente paragrafo, gli enti possono considerare cliente un soggetto affiliato solo ove tale soggetto sia al di fuori dell’ambito del consolidamento regolamentare al livello al quale è applicato il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera e). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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